L'articolo 22 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e' sostituito dal seguente: "Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: uno degli esemplari, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un plico sigillato, viene subito rimesso, insieme con i plichi delle schede spogliate, alla cancelleria della Corte di appello o del Tribunale sede dell'Ufficio elettorale centrale; l'altro esemplare e' depositato nella cancelleria del Tribunale, dove ha sede l'Ufficio elettorale circoscrizionale. Gli elettori del collegio hanno facolta' di prenderne visione nei successivi quindici giorni".

Testo vigente dal 12 settembre 1960

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-09-10;962~art9 · fonte del testo