Al maggior onere annuo di L. 5.200.000 derivante dalla presente legge, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 1102 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1977 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 11 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-27;283~art2 · fonte su Normattiva