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[1]Alla legge d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, testo unico, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificato colle leggi 7 luglio 1901, n. 285 e 21 luglio 1902, n. 303, sono arrecate le seguenti modificazioni:

[2]All'articolo 60 sostituire il seguente:

[3]«Il personale tecnico dell'istituto geografico militare e' costituito da ingegneri geografi e da topografi che si distinguono in:

[4]Ingegneri geografi.

[5]Geodeta capo;

[6]Ingegneri geografi principali;

[7]Ingegneri geografi.

[8]Topografi.

[9]Topografi capi;

[10]Topografi principali;

[11]Topografi;

[12]Aiutanti topografi.

[13]«Il numero, il grado e le classi dei predetti ingegneri geografi e topografi sono determinati dalla Tabella n. XVII».

[14]Alla tabella n. XVII degli ingegneri geografi e dei topografi sostituire la seguente:

[15]«Tabella n. XVII degli ingegneri geografi e dei topografi.

[16]Ingegneri geografi.

[17]1 Geodeta capo;

[18]1 Ingegnere geografo principale di 1ª classe;

[19]1 Ingegnere geografo principale di 1ª o di 2ª classe;

[20]1 Ingegnere geografo principale di 2ª classe od ingegnere geografo di 1ª classe;

[21]2 Ingegneri geografi di 1ª, 2ª, o 3ª classe.

[22]--

[23]6 Totale ingegneri geografi.

[24]Topografi.

[25]1 Topografo capo di 1ª classe;

[26]6 Topografi capi di 2ª classe;

[27]15 Topografi principali di 1ª classe;

[28]22 Id. id. di 2ª id.

[29]24 Topografi di 1ª classe;

[30]24 Id. di 2ª id.

[31]12 Aiutanti topografi.

[32]---

[33]104 Totale topografi.

[34]---

[35]110 Totale generale.

Testo in vigore dal 8 luglio 1904 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1904-07-03;300~art1 · fonte del testo