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[1]Alla legge d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, testo unico, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificato colle leggi 7 luglio 1901, n. 285 e 21 luglio 1902, n. 303, sono arrecate le seguenti modificazioni:
[2]All'articolo 60 sostituire il seguente:
[3]«Il personale tecnico dell'istituto geografico militare e' costituito da ingegneri geografi e da topografi che si distinguono in:
[4]Ingegneri geografi.
[5]Geodeta capo;
[6]Ingegneri geografi principali;
[7]Ingegneri geografi.
[8]Topografi.
[9]Topografi capi;
[10]Topografi principali;
[11]Topografi;
[12]Aiutanti topografi.
[13]«Il numero, il grado e le classi dei predetti ingegneri geografi e topografi sono determinati dalla Tabella n. XVII».
[14]Alla tabella n. XVII degli ingegneri geografi e dei topografi sostituire la seguente:
[15]«Tabella n. XVII degli ingegneri geografi e dei topografi.
[16]Ingegneri geografi.
[17]1 Geodeta capo;
[18]1 Ingegnere geografo principale di 1ª classe;
[19]1 Ingegnere geografo principale di 1ª o di 2ª classe;
[20]1 Ingegnere geografo principale di 2ª classe od ingegnere geografo di 1ª classe;
[21]2 Ingegneri geografi di 1ª, 2ª, o 3ª classe.
[22]--
[23]6 Totale ingegneri geografi.
[24]Topografi.
[25]1 Topografo capo di 1ª classe;
[26]6 Topografi capi di 2ª classe;
[27]15 Topografi principali di 1ª classe;
[28]22 Id. id. di 2ª id.
[29]24 Topografi di 1ª classe;
[30]24 Id. di 2ª id.
[31]12 Aiutanti topografi.
[32]---
[33]104 Totale topografi.
[34]---
[35]110 Totale generale.
Testo in vigore dal 8 luglio 1904 al 16 dicembre 2009
