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[1]Alla Tabella n. VI della legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, modificato colla legge 7 luglio 1901, n. 286, sono arrecate le seguenti modificazioni:

[2]Alle disposizioni relative agli impiegati della categoria ingegneri geografi e topografi, sostituire le seguenti:

[3]Ingegneri geografi e topografi.

[4]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo in vigore dal 8 luglio 1904 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-07-03;300~art2 · fonte del testo