Art. 3 — Disposizioni transitorie
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[1]Gli organici di cui al precedente articolo 1 andranno in vigore per effetto delle naturali eliminazioni che si produrranno negli impiegati attualmente in servizio all'Istituto geografico militare.
[2]Non saranno fatte quindi nuove ammissioni di personale fino a quando il numero degli impiegati non sia rientrato nei limiti degli organici predetti. Le prime vacanze che si produrranno nell'organico dei topografi, quale e' stabilito dalla presente legge, potranno essere colmate con alcuni straordinari attualmente in servizio presso l'Istituto geografico militare, secondo le norme che verranno pubblicate con decreto Reale.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 3 luglio 1904.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]E. Pedotti.
[7]Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.
Testo in vigore dal 8 luglio 1904 al 16 dicembre 2009
