[1]L'art. 3, comma quarto, lettera b), del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n, 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e' sostituito dal seguente:

[2]« b) gli avvocati ed i procuratori degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti di cui allo stesso secondo comma, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera

[3]«Essi sono iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo».

Testo vigente dal 8 gennaio 1940

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urn:nir:stato:legge:1939-11-23;1949~art1 · fonte del testo