Gli articoli 5 e 6 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, sono sostituiti dal seguente: "I procuratori legali possono esercitare la professione davanti a tutti gli uffici giudiziari del distretto in cui e' compreso l'ordine circondariale presso il quale sono iscritti nonche' davanti al tribunale amministrativo regionale competente nel distretto medesimo".

Testo vigente dal 13 agosto 1985

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 47/1999

    Altra decisione
    25 febbraio 1999

    Ordina la restituzione degli atti al pretore di Brescia. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Chieppa Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola

    Art. 3 cost. · Art. 4 Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;406~art4 · fonte su Normattiva