[1]Durante l'esercizio finanziario il ragioniere generale dello Stato comunica al direttore generale del Tesoro le variazioni di bilancio disposte mediante decreti Ministeriali in dipendenza di autorizzazioni legislative.
[2]Il direttore generale del Tesoro comunica al ragioniere generale dello Stato le situazioni di cassa.
[3]Per tutte le operazioni finanziarie, di tesoreria o di portafoglio, dalle quali derivino o possano derivare effetti sul bilancio, il direttore generale del Tesoro e il contabile del portafoglio sono tenuti, sotto la propria personale responsabilita' e prima che le operazioni abbiano corso, a darne comunicazione al ragioniere generale dello Stato, il quale sottoporra' al Ministro per le finanze le proprie eventuali osservazioni.
[4]Le operazioni che verranno effettuate saranno fatte constare, a cura della Direzione generale del Tesoro, da appositi verbali, visti ed approvati dal Ministro per le finanze, da comunicarsi al ragioniere generale dello Stato.
Testo vigente dal 21 dicembre 1928
