[1]Non possono eseguirsi operazioni di qualsiasi specie, a mezzo del contabile del portafoglio o di altri enti o istituti, se non sieno previsti in bilancio o autorizzati nei modi di legge i fondi necessari.

[2]In particolare, il contabile del portafoglio non puo' effettuare acquisti di divise se non per quanto occorra all'effettuazione dei pagamenti all'estero per conto delle Amministrazioni dello Stato; e non puo' procedere ad acquisti di titoli se non nell'interesse di dette Amministrazioni o di Enti pubblici, che anticipino il versamento dell'importo relativo.

[3]Quando si tratti della Cassa depositi e prestiti, degli Istituti di previdenza da essa amministrati, della Cassa di ammortamento per il debito pubblico interno, e di altre Amministrazioni aventi conto corrente con il Tesoro, le operazioni di cui al comma precedente non possono avere corso che quando esista la necessaria disponibilita' nel conto corrente medesimo.

Testo vigente dal 21 dicembre 1928

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1928-12-09;2783~art2 · fonte del testo

RatioLegis

Prima di continuare

RatioLegis si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari