[1]Entro il mese di giugno la Direzione generale del Tesoro compila il preventivo di cassa dell'esercizio finanziario successivo, ripartito in periodi trimestrali.
[2]Il preventivo, oltre il presunto fondo di cassa iniziale, comprende gli incassi ed i pagamenti di cui e' prevista la realizzazione, sia in conto della gestione del bilancio, per competenza e residui, sia in conto dei debiti e crediti di tesoreria.
[3]Alla fine di ciascun trimestre il preventivo suddetto e' riveduto per tener conto degli elementi che determinino variazioni nelle valutazioni gia' fatte.
[4]Agli effetti della formazione del preventivo di cassa, la Ragioneria generale dello Stato raccoglie dalle Amministrazioni centrali, a mezzo delle rispettive ragionerie, entro il 10 dei mesi di giugno, settembre, dicembre e marzo, i dati occorrenti per stabilire le previsioni degli incassi e dei pagamenti riferentisi alla gestione del bilancio.
[5]In base a tali dati, la Ragioneria generale dello Stato riassume le previsioni di cassa relative alla detta gestione e le comunica, non piu' tardi del giorno 20 di ciascuno dei mesi suindicati, alla Direzione generale del Tesoro.
[6]Il preventivo di cassa, compilato e riveduto - a norma dei commi precedenti - e', ogni trimestre, sottoposto dal direttore generale del Tesoro al Ministro per le finanze.
[7]Copia del preventivo e delle relative previsioni trimestrali e' trasmessa alla Ragioneria generale dello Stato.
Testo vigente dal 21 dicembre 1928
