Al secondo comma dell'art. 6 della legge 2 aprile 1951, n. 291, e' aggiunto il seguente periodo: "I fondi occorrenti sono assegnati all'istituto centrale di statistica, che ne rendera' conto con apposita gestione".
Testo vigente dal 22 agosto 1952
Al secondo comma dell'art. 6 della legge 2 aprile 1951, n. 291, e' aggiunto il seguente periodo: "I fondi occorrenti sono assegnati all'istituto centrale di statistica, che ne rendera' conto con apposita gestione".
Testo vigente dal 22 agosto 1952
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1952-08-02;1085~art1 · fonte del testo