Al personale comandato presso l'Istituto centrale di statistica, ai sensi della presente legge, sara' corrisposta, in aggiunta al trattamento organico, al compenso per lavoro straordinario ed ai premi eccezionali, previsti dalle norme in vigore, una indennita' di comando, graduata secondo i gradi del personale, da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto col Ministro per il tesoro.

Testo vigente dal 22 agosto 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-08-02;1085~art4 · fonte del testo