Al personale, di cui all'articolo 2 della presente legge, competono, oltre al trattamento ordinario, gli assegni e le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale, i compensi per speciali prestazioni ed il compenso per lavoro straordinario in relazione ai servizi effettivamente prestati.

Testo vigente dal 20 dicembre 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-12-12;1078~art4 · fonte su Normattiva