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I sottufficiali raffermati con soprassoldo, che abbiano gia' compiuto l'ottavo anno di servizio e sieno entrati nel nono, potranno chiedere di essere congedati, percependo l'indennita' di L. 1000. Quelli che si trovano nel decimo, nell'undicesimo o nel dodicesimo anno di servizio, potranno del pari chiedere di essere congedati, acquistando rispettivamente diritto alla indennita' di L. 1250, 1500, 1750.
Testo in vigore dal 9 luglio 1902 al 16 dicembre 2009
