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[1]Compiuto il 12° anno di servizio, il sottufficiale che trovi posto nell'organico dei sottufficiali anziani con 12 anni di servizio, puo' essere ammesso ad altre successive rafferme con i soprassoldi stabiliti dalla presente legge sino al compimento di 25 anni di servizio e 42 di eta'; dopo di che non potra' ottenere ulteriori rafferme, ne' con soprassoldo, ne' senza soprassoldo.

[2]Il sottufficiale che non trovi posto nell'organico dei sottufficiali anziani, dev'essere congedato, acquistando diritto all'indennita' stabilita dalla presente legge e ad uno degli impieghi che si facciano vacanti in base alla legge 8 luglio 1883, n. 1470 (serie 3ª).

Testo in vigore dal 9 luglio 1902 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1902-07-03;266~art3 · fonte del testo