All'art. 54 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, sono sostituiti i seguenti: Art. 54. - "L'Istituto nazionale delle assicurazioni, le imprese di capitalizzazione nazionali ed estere ed ogni ente che, come le imprese predette, si proponga, senza condizione relativa alla durata della vita umana, di pagare somme o di consegnare titoli o altri beni, al decorso di un termine poliennale, in corrispettivo di versamenti, contributi o conferimenti unici o periodici, effettuati in denaro o mediante trasferimento di altre attivita', sono soggetti alle norme del presente decreto concernenti le assicurazioni sulla vita che riguardano l'autorizzazione all'esercizio, il capitale, la cauzione, la riserva matematica, le tariffe, le condizioni di polizza e il vincolo delle attivita' destinate a coperture delle riserve tecniche. Sono anche soggette alle altre norme del presente decreto, in quanto applicabili o compatibili, concernenti le imprese che esercitano l'assicurazione predetta e sono sempre a queste equiparate qualora i conferimenti o contributi e le prestazioni siano esclusivamente in denaro". Art. 54-bis. - "I contratti di capitalizzazione predetti non possono avere durata inferiore ai cinque anni ne' superiore ai venticinque e, qualora siano previsti a carico del contraente piu' versamenti periodici, i versamenti stessi debbono essere stabiliti in misura uguale o decrescente. "Il contraente ha facolta' di ottenere il riscatto del contratto dall'inizio del secondo anno della stipulazione, purche' abbia corrisposto una intera annualita' di premio". Art. 54-ter. - "Quando i contratti di capitalizzazione prevedono il periodico sorteggio di contratti per i quali viene anticipato il pagamento del capitale convenuto, nei successivi sorteggi deve essere estratto un numero uguale o crescente di contratti non superiore, nell'anno, a cinque per ogni mille contratti emessi. "I sorteggi debbono essere effettuati ad intervalli di tempo non inferiori al semestre". Art. 54-quater. - "Le imprese, gli enti, ed i contratti di capitalizzazione, sempre che i conferimenti e le prestazioni siano in denaro, continuano ad essere soggetti allo stesso trattamento tributario cui sono soggette le imprese e i contratti di assicurazioni sulla vita".

Testo vigente dal 28 aprile 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-04-11;294~art6 · fonte del testo