L'ultimo comma dell'art. 20 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e' sostituito dal seguente: "Il Ministero dell'industria e del commercio stabilira', quando ne sia il caso, quelle speciali condizioni per l'ammissione e la prosecuzione dell'esercizio di imprese estere che l'applicazione del principio di parita' di trattamento o di reciprocita' rendesse necessarie. Tali misure non si applicheranno quando in favore delle compagnie italiane operanti nel Paese estero venisse, da quelle autorita', mantenuto l'esercizio delle assicurazioni in parita' di trattamento con le imprese nazionali".

Testo vigente dal 28 aprile 1955

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1955-04-11;294~art7 · fonte del testo