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A decorrere dal 1 luglio 1950 la misura delle indennita' giornaliere previste dal primo comma dell'art. 8 del regio decreto 25 novembre 1937, n. 2360, e' elevata a lire 150 per i reggenti di un ufficio locale marittimo, e a lire 80 per i reggenti di una delegazione di spiaggia.
Testo in vigore dal 12 marzo 1952 al 16 dicembre 2010
