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[1]La spesa di complessive lire 1.500.000 annue derivante dall'attuazione della presente legge viene fronteggiata, nell'esercizio finanziario 1950-51 a carico e nei limiti dello stanziamento del capitolo n. 39 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'esercizio suddetto.

[2]La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 22 febbraio 1952

[4]EINAUDI

[5]PICCIONI - CAPPA - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Testo in vigore dal 12 marzo 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-02-22;99~art2 · fonte del testo