Art. 1
La spesa di lire 2.000.000.000 prevista dall'art. 4 del decreto-legge 20 novembre 1951, n. 1184, convertito nella legge 8 gennaio 1952, n. 7, concernente l'assistenza delle popolazioni colpite dalle alluvioni del 1951, elevata con legge 25 luglio 1952, n. 1057, a lire 5.000.000.000, viene ulteriormente elevata a lire 8.500.000.000.
Testo vigente dal 22 novembre 1955
