Per il pagamento delle spese di cui alla presente legge il Ministero dell'interno, sempre che non sia possibile disporre con mandati diretti, e' autorizzato a provvedere mediante aperture di credito a favore dei prefetti. In deroga alle limitazioni previste dall'art. 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dette aperture di credito possono essere disposte sino al limite massimo di lire 400.000.000.

Testo vigente dal 22 novembre 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-10-24;1076~art2 · fonte del testo