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La determinazione delle aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado di colonnello per gli anni 1971, 1972, 1973 e 1974 dei tenenti colonnelli del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, e' effettuata, senza tener conto del vincolo della anzianita' complessiva di 11 anni nei gradi di maggiore e di tenente colonnello, previsto dalla nota "m" in calce alla tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, numero 1137, quale modificata dalla legge 16 novembre 1962, n. 1622.

Testo in vigore dal 29 aprile 1971 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-03-25;185~art1 · fonte del testo