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[1]Lo stanziamento di cui al n. 10 della tabella A annessa alla legge 31 marzo 1904, n. 140, per stipendio al personale della Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata e per stipendio all'ispettore di cui all'art. 21 della legge stessa, e' ridotto da L. 17,000 a L. 12,000 per gli esercizi dal 1905-906 al 1908-909 inclusivo.

[2]Lo stanziamento di L. 12000 servira' unicamente per gli stipendi al personale della Cassa predetta.

Testo in vigore dal 25 aprile 1906 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1906-04-19;133~art1 · fonte del testo

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