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E' autorizzato il passaggio della somma di L. 5000 dal capitolo 157 del bilancio di previsione della spesa del Ministero d'agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1905-906: «Spesa per l'esecuzione della legge 31 marzo 1904, n. 140», al capitolo 100 del bilancio stesso: «Personale di vigilanza degli istituti di credito e di previdenza - Stipendi».
Testo in vigore dal 25 aprile 1906 al 16 dicembre 2009
