Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 1954 al 16 dicembre 2010. 146 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: L'onorario e' di lire 2000 per le procure generali ad affari e per le procure a piu' affari, e di lire 1000, per ogni altra procura. L'onorario per le procure alle liti e' di lire 1000, ridotto a lire 500 per le cause innanzi ai conciliatori e ai pretori. Per le cause del lavoro e per i ricorsi in materia di pensioni di guerra, tali onorari sono ridotti alla meta'. Quando sono piu' i mandanti da rappresentarsi separatamente, o sono piu' i mandatari con facolta' di rappresentanza separata, l'onorario e' aumentato di lire 150 per ogni persona in piu'. Quando i mandanti da rappresentarsi congiuntamente sono piu' di cinque, l'onorario e' aumentato di lire 150 per ogni persona, in piu'. Nei casi di cui al comma precedente, l'aumento e' di lire 50 per ogni persona in piu', se trattasi di procura a liti innanzi ai conciliatori.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1158~art11 · fonte del testo