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L'onorario e' di lire 2000 per le procure generali ad affari e per le procure a piu' affari, e di lire 1000, per ogni altra procura. L'onorario per le procure alle liti e' di lire 1000, ridotto a lire 500 per le cause innanzi ai conciliatori e ai pretori. Per le cause del lavoro e per i ricorsi in materia di pensioni di guerra, tali onorari sono ridotti alla meta'. Quando sono piu' i mandanti da rappresentarsi separatamente, o sono piu' i mandatari con facolta' di rappresentanza separata, l'onorario e' aumentato di lire 150 per ogni persona in piu'. Quando i mandanti da rappresentarsi congiuntamente sono piu' di cinque, l'onorario e' aumentato di lire 150 per ogni persona, in piu'. Nei casi di cui al comma precedente, l'aumento e' di lire 50 per ogni persona in piu', se trattasi di procura a liti innanzi ai conciliatori.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1954 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1158~art11 · fonte del testo