Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 1954 al 16 dicembre 2010. 117 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Per gli atti di trasferimento di proprieta' di autoveicoli, di costituzione di ipoteca, di trasferimento e di rinnovazione della ipoteca stessa, sia in forma pubblica sia per scrittura privata autenticata, sono dovuti i seguenti onorari:
tolto: a) per motocicli o motocarrozzette di qualsiasi specie e cilindrata, lire 500;
tolto: b) per autovetture, autoveicoli industriali e rimorchi, lire 1000. L'onorario per l'atto di costituzione o di trasferimento o di rinnovazione d'ipoteca e' ridotto alla meta', quando la costituzione o il trasferimento o la rinnovazione d'ipoteca e' contestuale all'atto di trasferimento di proprieta', per il quale e' invece dovuto l'intero onorario. Per gli atti di consenso a cancellazione di ipoteca su autoveicoli, gli onorari di cui sopra sono ridotti alla meta'.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1158~art14 · fonte del testo