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Per gli atti di trasferimento di proprieta' di autoveicoli, di costituzione di ipoteca, di trasferimento e di rinnovazione della ipoteca stessa, sia in forma pubblica sia per scrittura privata autenticata, sono dovuti i seguenti onorari:

  • a)per motocicli o motocarrozzette di qualsiasi specie e cilindrata, lire 500;
  • b)per autovetture, autoveicoli industriali e rimorchi, lire 1000. L'onorario per l'atto di costituzione o di trasferimento o di rinnovazione d'ipoteca e' ridotto alla meta', quando la costituzione o il trasferimento o la rinnovazione d'ipoteca e' contestuale all'atto di trasferimento di proprieta', per il quale e' invece dovuto l'intero onorario. Per gli atti di consenso a cancellazione di ipoteca su autoveicoli, gli onorari di cui sopra sono ridotti alla meta'.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1954 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1158~art14 · fonte del testo