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Non e' dovuto alcun onorario per le procure a liti, per gli atti di promessa di matrimonio o di assenso a contrarre matrimonio, per le procure relative a pubblicazioni di matrimonio o a celebrazione di matrimonio, per gli atti di riconoscimento di figli naturali, per l'assenso all'adozione o all'affiliazione e per gli alti di assenso all'arruolamento volontario nelle Forze armate dello Stato, quando la parte richiedente presenti attestato, rilasciato dall'autorita' comunale o di pubblica sicurezza, da cui risulti l'indigenza del richiedente stesso.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1954 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1158~art15 · fonte del testo