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Gli onorari spettanti al notaio per gli originali degli atti da lui ricevuti o autenticati sono:

  • a)graduali, per gli atti di valore determinato o determinabile;
  • b)fissi, per tutti gli altri atti.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1954 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1158~art2 · fonte del testo