Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 1954 al 16 dicembre 2010. 118 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Al notaio, che ha ricevuto il testamento pubblico o segreto, oltre agli onorari previsti negli articoli 9 e 10, e' dovuto, dopo l'apertura della successione, l'onorario graduale stabilito dall'art. 3, calcolato sul valore dei beni che formano oggetto delle disposizioni testamentarie non revocate. Dal computo del valore e' escluso quello delle quote riservate ai legittimari. Al notaio, che procede alla pubblicazione del testamento olografo, e' dovuto l'onorario previsto nel comma precedente con riduzione a meta'. Gli onorari previsti nei commi precedenti sono annotati nel repertorio, in base al valore dell'eredita' dichiarato dalle parti, in occasione della iscrizione del verbale di passaggio del testamento pubblico agli atti fra vivi e del verbale di pubblicazione del testamento segreto od olografo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1158~art7 · fonte del testo