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L'onorario e' di lire 300, per i certificati di vita occorrenti per l'esazione di pensioni. Non e' dovuto alcun onorario per i certificati di vita relativi a pensioni non eccedenti lire 20.000 mensili o a pensioni di guerra.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1954 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1158~art22 · fonte del testo