Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 1954 al 16 dicembre 2010. 105 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per l'autenticazione di firme relative ad esazioni di somme presso pubblici uffici e per il deposito o il ritiro di somme presso casse pubbliche o private, e' dovuto l'onorario del 5 per mille sull'ammontare delle somme esatte, depositate o ritirate. Detto onorario non puo' essere inferiore a lire 500, ne' superiore a lire 4000. Per l'affidamento di somme o di valori al notaio, anche per acquisto o vendita di titoli, e' dovuto, per ciascun mese o frazione di mese, sull'ammontare delle somme o dei valori affidati, l'onorario del 5 per mille. Detto onorario non piu' essere inferiore a lire 500 ne' superiore a lire 3000.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1158~art23 · fonte del testo