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Per l'autenticazione di firme relative ad esazioni di somme presso pubblici uffici e per il deposito o il ritiro di somme presso casse pubbliche o private, e' dovuto l'onorario del 5 per mille sull'ammontare delle somme esatte, depositate o ritirate. Detto onorario non puo' essere inferiore a lire 500, ne' superiore a lire 4000. Per l'affidamento di somme o di valori al notaio, anche per acquisto o vendita di titoli, e' dovuto, per ciascun mese o frazione di mese, sull'ammontare delle somme o dei valori affidati, l'onorario del 5 per mille. Detto onorario non piu' essere inferiore a lire 500 ne' superiore a lire 3000.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1954 al 16 dicembre 2010
