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Per la presentazione di ciascun atto all'Ufficio del registro fuori della sede notarile e per la trasmissione della copia di testamento pubblico all'Archivio notarile e della copia del verbale di pubblicazione di testamento alla pretura, e' dovuto il diritto di lire 300. Fuori dei casi previsti nel precedente comma, non e' dovuto al notaio alcun diritto ne' alcun rimborso di spese per la presentazione degli atti all'Ufficio del registro ne' per la trasmissione degli estratti dei repertori all'Archivio notarile.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1954 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1158~art30 · fonte del testo