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Quando e' necessaria l'opera di tecnici per la riproduzione o interpretazione di atti, disegni o impronte, il notaio corrisponde ai periti, a carico delle parti, i diritti determinati dalla tariffa giudiziaria in materia civile. Quando l'opera del tecnico e' richiesta nell'interesse dello Stato, i relativi diritti sono ridotti alla meta'.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1954 al 16 dicembre 2010
