Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 1954 al 16 dicembre 2010. 89 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per la preparazione degli atti che rientrano nella sfera di applicazione della presente tariffa, ai quali, per motivi indipendenti dalla volonta' del notaio non sia seguita la stipulazione, e per le altre prestazioni professionali consentite dalla legge, il presidente del Consiglio notarile, o una Commissione di tre notai nominata dal Consiglio, emette il parere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 636 del Codice di procedura civile, sul compenso dovuto, tenendo conto dell'opera svolta, del valore e della natura della pratica e dei risultati conseguiti dalla parte.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1158~art34 · fonte del testo