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Per la preparazione degli atti che rientrano nella sfera di applicazione della presente tariffa, ai quali, per motivi indipendenti dalla volonta' del notaio non sia seguita la stipulazione, e per le altre prestazioni professionali consentite dalla legge, il presidente del Consiglio notarile, o una Commissione di tre notai nominata dal Consiglio, emette il parere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 636 del Codice di procedura civile, sul compenso dovuto, tenendo conto dell'opera svolta, del valore e della natura della pratica e dei risultati conseguiti dalla parte.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1954 al 16 dicembre 2010
