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L'onorario graduale di cui al precedente articolo e' liquidato:

  • a)per la permuta, sulla cosa permutata di maggior valore;
  • b)per la costituzione di societa' o per la comunione di beni, sul valore delle cose conferite in societa' o poste in comunione; per la trasformazione di societa', sull'attivo lordo; per la fusione di societa', sull'ammontare complessivo del capitale sociale e delle riserve delle societa' che si fondono o, nel caso di fusione mediante incorporazione, sull'ammontare del capitale sociale delle riserve della societa' che viene incorporata;
  • c)per la divisione, sull'importo lordo della massa, e per la separazione di quote nella comunione, sul valore complessivo delle quote stesse;
  • d)per la transazione sul valore concordato fra le parti;
  • e)per il mutuo o la dichiarazione di debito con garanzia, sul valore maggiore;
  • f)per le rendite o enfiteusi perpetue, sul cumulo di venti annualita'; per rendite o enfiteusi temporanee, sul cumulo delle annualita', fino ad un massimo di dieci; per le rendite vitalizie, sul cumulo di dieci o venti annualita', a seconda che il beneficiato abbia o non abbia oltrepassato l'eta' di cinquanta anni;
  • g)per le associazioni in partecipazione, sul valore dell'apporto;
  • h)per i consorzi, sul cumulo dei contributi annui dovuti dai consorziati, fino ad un massimo di dieci annualita'. L'onorario graduale, dovuto al notaio per la redazione del verbale di assemblea di societa' per aumento di capitale o per emissione di obbligazioni, non puo' essere superiore nel massimo a quello spettante per gli atti del valore di lire 20.000.000 ed e' calcolato sulla parte di capitale che costituisce aumento.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1954 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1158~art4 · fonte del testo