[1]La lettera b) del n. 58 della tabella allegata A al testo unico delle tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, e le corrispondenti note sono sostituite, rispettivamente, dal seguente testo: "b) Licenza di importazione delle armi non da guerra e loro parti:

  • 1)per ogni arma completa lire 1.500 (con un massimo di lire 30.000);
  • 2)per ogni parte primaria od essenziale lire 200 (con un massimo di lire 10.000)".

[2]Note

[3]"La tassa e' dovuta per le importazioni delle armi, non da guerra, estere e per le loro parti primarie od essenziali, anche se allo stato grezzo, quali canna o canne, castello, carcassa, carrello d'armamento, otturatore, calcio, asta, bascula e fusto. Le parti accessorie non sono soggette a tassa. La tassa non e' dovuta per l'importazione dai Paesi della Comunita' economica europea. La tassa non e' altresi' dovuta per le importazioni di armi, e loro parti primarie od essenziali, dai Paesi non comunitari, quando siano di provata origine italiana e cioe': in reimportazione definitiva per rese di clienti esteri; in importazione temporanea per riparazioni, revisioni, sostituzioni o lavorazioni in genere; in reimportazione a fronte di esportazioni per tentata vendita, esposizioni in fiere e mostre all'estero od altre manifestazioni del genere fuori del territorio nazionale".

Testo vigente dal 5 luglio 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-13;422~artunico · fonte su Normattiva