L'articolo 16 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e' sostituito dal seguente: "Art. 16. - 1. Il penultimo comma della nota alla tariffa E di cui all'allegato 1 al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, e' cosi' modificato: 'Le unita' da diporto, come definite all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, non sono soggette alle tasse stabilite dalla presente tariffa'".

Testo vigente dal 12 maggio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-05;171~art12 · fonte su Normattiva