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[1]Gli ex militari affetti da parkinsonismo postencefalitico, manifestatosi non oltre il 31 dicembre 1930-IX e conseguente ad una infezione encefalitica che risulti contratta in modo non dubbio in occasione della guerra 1915-1918, hanno facolta' di presentare domanda di pensione in deroga alla norma dell'art. 67 del R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491.
[2]Dette domande dovranno essere prodotte alla Direzione generale delle pensioni di guerra entro il termine perentorio di mesi sei dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale del Regno, anche se l'Amministrazione per qualsiasi ragione si sia pronunciata sfavorevolmente su altra precedente istanza.
[3]Le pensioni o gli assegni decorreranno in ogni caso dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, di cui al precedente comma.
Testo in vigore dal 15 aprile 1940 al 16 dicembre 2009
