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La disposizione di cui all'art. 26, secondo comma, e all'articolo 29, ultimo comma, del R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, si applica anche quando gli orfani siano divenuti inabili a qualsiasi proficuo lavoro prima della data di cessazione del diritto a pensione da parte della vedova.
Testo in vigore dal 15 aprile 1940 al 16 dicembre 2009
