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[1]Ferme restando le disposizioni che regolano la composizione del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, di cui agli articoli 51 del R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, 1 del R. decreto 27 gennaio 1924-II, n. 150, e 20 del R. decreto-legge 27 maggio 1926-IV, n. 928, convertito nella legge 17 marzo 1927-V, n. 362, il Ministro per le finanze ha facolta' di designare altri due membri scelti fra quelli che saranno proposti dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra.

[2]Il numero dei rappresentanti del Partito Nazionale Fasciata in seno al Comitato predetto, di cui alla legge 25 aprile 1938-XVI, n. 501, e' elevato a due.

[3]Ordiniamo che la presente, Munita del sigillo dello Stato, sia incerta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a San Rossore, addi' 20 marzo 1940-XVIII

[5]VITTORIO EMANUELE

[6]Mussolini - Muti - Di Revel

[7]Visto, il Guardasigilli: Grandi

Testo in vigore dal 15 aprile 1940 al 18 marzo 1945

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-03-20;216~art4 · fonte del testo