L'art. 57 del Codice penale e' sostituito dai seguenti: "Art. 57. (Reati commessi col mezzo della stampa periodica). - Salva la responsabilita' dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, e' punito, a titolo di colpa, se un reato e' commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo". "Art. 57-bis. (Reati commessi col mezzo della stampa non periodica). - Nel caso di stampa non periodica, le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano all'editore, se l'autore della pubblicazione e' ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se l'editore non e' indicato o non e' imputabile".

Testo vigente dal 12 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-04;127~art1 · fonte del testo