Fra l'art. 58 e l'art. 59 del Codice penale e' inserito il seguente: "Art. 58-bis. (Procedibilita' per i reati commessi col mezzo della stampa). - Se il reato commesso col mezzo della stampa e' punibile a querela, istanza o richiesta, anche per la punibilita' dei reati preveduti dai tre articoli precedenti e' necessaria querela, istanza o richiesta. La querela, la istanza o la richiesta presentata contro il direttore o vice-direttore responsabile, l'editore o lo stampatore, ha effetto anche nei confronti dell'autore della pubblicazione per il reato da questo commesso. Non si puo' procedere per i reati preveduti nei tre articoli precedenti se e' necessaria una autorizzazione di procedimento per il reato commesso dall'autore della pubblicazione, fino a quando l'autorizzazione non e' concessa. Questa disposizione non si applica se l'autorizzazione e' stabilita per le qualita' o condizioni personali dell'autore della pubblicazione".

Testo vigente dal 12 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-04;127~art3 · fonte del testo