Fra l'art. 596 e l'art. 597 del Codice penale e' inserito il seguente: "Art. 596-bis. (Diffamazione col mezzo della stampa). - Se il delitto di diffamazione e' commesso col mezzo della stampa le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche al direttore o vice-direttore responsabile, all'editore e allo stampatore, per i reati preveduti negli articoli 57, 57-bis e 58".

Testo vigente dal 12 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-04;127~art4 · fonte del testo