Le entrate della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza, diverse dai contributi degli iscritti di cui agli articoli 1 e 2 e dai redditi patrimoniali, costituiscono contabilita' separata e sono devolute in aumento all'indennita' e al premio erogati dagli Enti anzidetti a norma delle vigenti disposizioni.

Testo vigente dal 28 dicembre 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-11-30;1326~art4 · fonte del testo