Alla Cassa ufficiali, istituita con l'articolo 33 del regio decreto-legge 5 luglio 1984, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568, sono iscritti d'ufficio gli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza, all'atto della nomina. Gli ufficiali anzidetti sono tenuti a versare alla Cassa il contributo stabilito dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 1950, n. 1120 ((...)).

Testo vigente dal 9 febbraio 2013

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Che cosa è cambiato dal 9 febbraio 2013

Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1961 al 9 febbraio 2013. 16 parole tolte.

… alla Cassa il contributo stabilito dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 1950, n. 1120tolto: , quale risulta integrato dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19aggiunto: ....

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1961-11-30;1326~art1 · fonte del testo