Alla Cassa ufficiali, istituita con l'articolo 33 del regio decreto-legge 5 luglio 1984, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568, sono iscritti d'ufficio gli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza, all'atto della nomina. Gli ufficiali anzidetti sono tenuti a versare alla Cassa il contributo stabilito dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 1950, n. 1120 ((...)).
Testo vigente dal 9 febbraio 2013
