Con regolamento saranno dettate le norme di attuazione della presente legge, ed in particolare quelle intese a perequare la liquidazione nel tempo dell'entrata di cui al precedente articolo 4. A tale scopo sara' disposta la costituzione di un fondo di riserva e verra' determinata, in relazione al numero medio annuale delle cessazioni dal servizio, la percentuale della somma disponibile il ciascun esercizio finanziario da erogare all'iscritto per ogni anno di servizio da lui prestato nella Guardia di finanza.

Testo vigente dal 28 dicembre 1961

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-11-30;1326~art6 · fonte del testo